sabato 1 dicembre 2012

SENTENZA DEL TRIBUNALE VATICANO NEL PROCEDIMENTO PENALE A CARICO DI CLAUDIO SCIARPELLETTI


VATILEAKS: I PROCESSI A PAOLO GABRIELE E CLAUDIO SCIARPELLETTI. LO SPECIALE DEL BLOG

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLO STATO DELLA CITTÀ DEL VATICANO NEL PROCEDIMENTO PENALE A CARICO DEL SIGNOR SCIARPELLETTI CLAUDIO , 01.12.2012

IL TRIBUNALE

Composto dai signori Magistrati

1) Ill.mo Sig. Prof. Giuseppe Dalla Torre, Presidente
2) Ill.mo Sig. Prof. Avv. Paolo Papanti-Pelletier, Giudice estensore
3) Ill.mo Sig. Prof. Avv. Venerando Marano, Giudice
riunito in Camera di Consiglio

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento penale prot. N. 19/12 Reg. Gen. Pen.

a carico di

SCIARPELLETTI CLAUDIO, (...) nato a Roma il 29 luglio 1964, cittadino italiano, residente a (...), difeso in giudizio dall’Avv. Gianluca Benedetti, elettivamente domiciliato nella Città del Vaticano presso la Cancelleria del Tribunale,

imputato

del reato di favoreggiamento, ai sensi dell’art. 225 c.p.

Fatto e diritto

1. Con sentenza del 13 agosto 2012 il Giudice Istruttore presso questo Tribunale, Prof. Avv. Piero Antonio Bonnet, dichiarata la parziale chiusura dell’istruttoria ai sensi dell’art. 265 seg. c.p.p., rinviava Paolo Gabriele a giudizio davanti al Tribunale per il reato di furto aggravato ai sensi degli art. 402, 403, 1° e 404, 1° c.p.; dichiarava non doversi procedere nei confronti dell’imputato Claudio Sciarpelletti per il reato di violazione del segreto, ai sensi dell’art. 159 c.p., per carenza di prova e per il reato di concorso nel reato di furto aggravato, ai sensi degli art. 63, 402, 403, 1° e 404, 1° c.p., per insufficienza di prove; rinviava il medesimo Claudio Sciarpelletti a giudizio davanti al Tribunale per il reato di favoreggiamento ai sensi dell’art. 225 c.p. Chiedeva quindi la notifica della sentenza al Promotore di giustizia, agli imputati ed ai loro difensori ed al Corpo della Gendarmeria.

Con atto del 4 settembre 2012 il Promotore di Giustizia, vista la sentenza del Giudice Istruttore del 13 agosto 2012, chiedeva al Presidente di questo Tribunale di voler emettere decreto di citazione a comparire dinanzi al Tribunale medesimo nei confronti di Paolo Gabriele e di Claudio Sciarpelletti, per rispondere ciascuno dei reati ad essi ascritti nella sentenza istruttoria.

A seguito di tale richiesta il Presidente del Tribunale provvedeva con Decreto del 17 settembre 2012, nel quale ordinava la citazione di Paolo Gabriele e Claudio Sciarpelletti a comparire dinanzi al Tribunale, nell’aula delle udienze, il giorno 29 settembre 2012 alle ore 9, 30, con l’avvertenza che non comparendo sarebbero stati giudicati in contumacia.

Nello stesso provvedimento era stabilita la composizione del collegio giudicante nelle persone dei magistrati Prof. Giuseppe Dalla Torre Presidente, Prof. Avv. Paolo Papanti-Pelletier giudice, Prof. Avv. Venerando Marano giudice; si avvertivano i difensori che durante il termine per comparire avevano la facoltà di riscontrare, nel luogo dove si trovavano, le cose sequestrate, di esaminare in Cancelleria gli atti e documenti e di estrarne copia; si fissava al giorno 26 settembre 2012, alle ore 12,30, il termine utile per proporre le prove a difesa; si ordinava la notifica del Decreto con la richiesta del Promotore di Giustizia agli imputati, e la comunicazione al Promotore di Giustizia, ai difensori e al Direttore dei Servizi di Sicurezza e Protezione Civile, custode della documentazione per la quale il Giudice Istruttore aveva disposto il sequestro giudiziario con la citata sentenza del 13 agosto 2012.

2. In data 21 settembre 2012 il difensore del Sig. Claudio Sciarpelletti, Avv. Gianluca Benedetti, presentava al Presidente del Tribunale istanza con la quale chiedeva la divisione dei procedimenti e la separata trattazione di quello relativo al suo assistito; con Decreto del giorno successivo il Presidente del Tribunale si riservava di provvedere in merito in udienza.

Il medesimo Avv. Benedetti depositava in Cancelleria, in data 26 settembre 2012, una Memoria per l’udienza dibattimentale del 29 settembre 2012 con la quale reiterava l’istanza di separazione dei due citati procedimenti, motivando con la mancata connessione tra gli addebiti contestati ai due imputati o comunque con l’assenza di un’effettiva utilità della trattazione degli stessi nell’ambito del medesimo giudizio. Eccepiva inoltre la nullità della richiesta di rinvio a giudizio formulata dal Promotore di Giustizia e del Decreto di rinvio a giudizio, sostenendo che nella richiesta del Promotore l’imputazione di "favoreggiamento ai sensi dell’art. 225 c.p." non fosse idonea ad identificare la reale fattispecie di reato contestata (favoreggiamento reale o personale, distinto, quest’ultimo, in due distinte previsioni normative). La suddetta richiesta sarebbe anche nulla perché non conterrebbe l’"enunciazione del fatto", secondo quanto richiesto dall’art. 355 n. 2 c.p.p. Nella stessa Memoria inoltre si contestava nel merito che nel comportamento tenuto dall’imputato Sciarpelletti fosse configurabile il reato di favoreggiamento. Infine, venivano formulate istanze istruttorie, volte all’ammissione di prova per interrogatorio e per testi su circostanze specificamente enunciate, nonché all’acquisizione di varia documentazione.

3. Con Decreto del 26 settembre 2012 il Presidente del Tribunale, con riferimento alle richieste degli Avv.ti Benedetti ed Arru, ammetteva i testi richiesti dalla difesa dei due imputati, ordinandone la citazione per l’udienza del 29 settembre; dichiarava non ammissibile la richiesta audizione quale testimone del Prof. Roberto Tatarelli, in quanto consulente tecnico d’ufficio, facendo riserva di sentirlo eventualmente in tale qualità; ammetteva il controesame dei testi; rilevava, quanto alla richiesta di esibizione del corpo del reato, che la documentazione di rilievo per la procedura era già acquisita al fascicolo di ufficio; riservava al Collegio la decisione circa la richiesta perizia dattiloscopica sulla "presunta pepita" e la richiesta di esibizione della planimetria dello studio dei Segretari particolari del Santo Padre, nonché l’acquisizione delle deposizioni rese da tutte le persone audite dalla Eminentissima Commissione Cardinalizia; non accoglieva, in quanto esorbitante dai poteri del Tribunale, la richiesta che detta Commissione Cardinalizia convocasse gli Em.mi Cardinali Ivan Dias e Georges Marie Martin Cottier.

In data 27 settembre il Presidente del Tribunale autorizzava la Gendarmeria ad avvalersi dell’ausilio della Sig.ra Nadia Zappone, dipendente della Direzione di Sanità ed Igiene dello Stato della Città del Vaticano, per il controllo delle persone di sesso femminile autorizzate all’accesso nell’aula delle udienze nel corso del processo.

4. Il dibattimento aveva inizio il giorno 29 settembre 2012. Nel corso dell’udienza il Tribunale emanava Ordinanza motivata nella quale, fra l’altro, con riferimento alla richiesta della difesa del Sig. Sciarpelletti, disponeva la divisione dei giudizi, ordinando la prosecuzione nei soli confronti dell’imputato Gabriele ed il rinvio, a data da destinarsi, del giudizio sul medesimo imputato Sciarpelletti.

Con Decreto del 13 ottobre 2012 il Presidente del Tribunale citava l’imputato Sciarpelletti all’udienza del 5 novembre 2012 ed ammetteva i testi indicati dalla difesa nella citata memoria, ordinandone la citazione per la suddetta udienza.

Con Memoria in data 22 ottobre 2012, depositata il giorno successivo, in previsione dell’udienza del 5 novembre 2012, l’Avv. Benedetti reiterava l’eccezione di nullità della richiesta di rinvio a giudizio formulata dal Promotore di Giustizia e del Decreto presidenziale di rinvio a giudizio, sviluppando le tesi già prospettate nella Memoria depositata il 26 settembre 2012. Inoltre contestava la configurabilità del comportamento del suo assistito alla stregua della fattispecie criminosa ascrittagli: ciò, non solo per dibattere il merito, ma anche allo scopo di suffragare la tesi della nullità dei due citati provvedimenti per la mancata "enunciazione del fatto".

Nella stessa Memoria venivano formulati i capitoli di prova per interrogatorio dell’imputato e di prova testimoniale nei confronti dei testi ammessi; veniva, richiesta l’acquisizione delle evidenze relative al traffico telefonico tra le utenze fisse o di telefonia cellulare tra i Sigg.ri Sciarpelletti e Gabriele, limitatamente agli ultimi 5 anni, nonché l’acquisizione di analoga documentazione relativamente alle comunicazioni di posta elettronica intercorse tra i medesimi soggetti; veniva infine richiesta l’acquisizione del fascicolo personale del Sig. Claudio Sciarpelletti e la trasmissione alla difesa dell’imputato degli "atti di udienza (interrogatorio, verbali e requisitoria del P.G. e difesa del difensore ecc.) del procedimento n.r.g. 8/12 successivi al 29/9/2012 e sentenza".

5. Il giorno 5 novembre 2012 riprendeva il dibattimento nei soli confronti dell’imputato Sciarpelletti.

Con Ordinanza motivata pronunciata nella stessa udienza il Tribunale respingeva l’eccezione di nullità della richiesta di rinvio a giudizio; provvedeva in ordine all’ammissione dei capitoli di prova testimoniale; disponeva l’acquisizione agli atti di causa del fascicolo personale del Sig. Sciarpelletti; non ammetteva l’acquisizione delle evidenze relative al traffico telefonico e alle comunicazioni di posta elettronica tra il Sig. Sciarpelletti ed il Sig. Gabriele "poiché dalla eventuale acquisizione non potrebbero derivare elementi univoci di valutazione del tipo di rapporto intercorso tra i medesimi soggetti".

Con Memoria del 9 novembre 2012, depositata in pari data, in previsione dell’udienza del giorno successivo, la difesa dell’imputato contestava il provvedimento di rigetto della domanda di nullità dei Decreti di citazione a giudizio emessi nei confronti dell’imputato e, in specie, di quello in data 13 ottobre 2012, illustrando le eccezioni già riferite in ordine alla mancata enunciazione del fatto, di cui all’art. 355, n. 2, c.p.p., e denunciando l’inesistenza di una nuova richiesta di rinvio a giudizio – e del conseguente Decreto presidenziale – dopo la pronuncia della Sentenza di condanna dell’altro imputato, Paolo Gabriele.

Venivano inoltre reiterate le istanze istruttorie rigettate con l’Ordinanza del 5 novembre 2012, e specificamente la prova articolata in ordine alla mancata manutenzione del computer dell’imputato da parte del Sig. Paolo Gabriele nonché la richiesta di acquisizione del traffico telefonico e di posta elettronica intercorso tra tali due soggetti.

6. Acquisiti i documenti ammessi, espletati l’interrogatorio dell’imputato e la prova per testi, udite la requisitoria del Promotore di Giustizia e la difesa orale dell’Avv. Benedetti, il Tribunale, all’udienza del 10 novembre 2012 pronunciava la sentenza, dando lettura del dispositivo.

7. Al fine della risoluzione del caso, deve essere preliminarmente affrontato il problema, sollevato dalla difesa dell’imputato, della affermata nullità della richiesta di rinvio a giudizio, avanzata dal Promotore con suo atto del 4 settembre 2012 e del conseguente Decreto di citazione del Presidente del Tribunale in data 17 settembre 2012. In particolare, il Patrono dell’imputato sostiene la nullità della suddetta richiesta per la mancata "enunciazione del fatto"; il che peraltro avrebbe menomato il diritto di difesa.

Il Collegio ritiene di non discostarsi dalla deliberazione su questo punto già assunta nell’Ordinanza pronunciata all’udienza del 29 settembre 2012, allorché il rigetto di tale eccezione è stato motivato in base alla circostanza che nella citata richiesta di rinvio a giudizio "è fatto rinvio alla sentenza istruttoria". E, in effetti, l’atto del Promotore di Giustizia del 4 settembre 2012, dopo l’intestazione, inizia con le seguenti parole: "Vista la sentenza del Giudice Istruttore del 13 agosto 2012", alle quali, dopo aver citato gli artt. 353 e 355 c.p.p., segue la richiesta al Presidente del Tribunale dell’emissione del "Decreto di citazione a comparire dinanzi al Tribunale medesimo nei confronti delle seguenti persone per rispondere ciascuna dei reati ad essa ascritti nella sentenza istruttoria: (omissis) Sciarpelletti Claudio (…) imputato del reato di favoreggiamento ai sensi dell’art. 225 c.p. (…)".

A sua volta, la Sentenza istruttoria contiene, sul punto, alle pagg. 32 e segg., un’esauriente descrizione della fattispecie criminosa, in base alla quale il Giudice Istruttore ha rinviato a giudizio il Sig. Sciarpelletti per il reato di favoreggiamento ai sensi dell’art. 225 c.p.

La Sentenza istruttoria era stata peraltro preceduta dalla requisitoria scritta del Promotore di Giustizia, la quale al n. 7 (rectius: 8) ricostruisce dettagliatamente i fatti oggetto dell’indagine a carico del Sig. Sciarpelletti, del quale, conclusivamente, chiede il rinvio a giudizio per il reato di favoreggiamento (art. 225 c.p.).

Non vi è dubbio pertanto che la relatio contenuta nell’atto del 4 settembre 2012 con cui il Promotore di Giustizia ha chiesto il rinvio a giudizio dell’imputato Sciarpelletti valga ad integrare l’atto medesimo, quanto alla "enunciazione del fatto", di cui all’art. 355 c.p.p., sottraendolo a qualunque censura di nullità.

Infine, va comunque rilevato, su questo punto, che se anche il suddetto atto del Promotore di richiesta di rinvio a giudizio dovesse considerarsi nullo, esso sarebbe comunque sanato, ai sensi dell’art. 140 c.p.p., dal fatto che la parte interessata è comparsa personalmente e tramite il suo difensore ed ha partecipato al dibattimento.

Né vale rilevare – secondo quanto si legge nella Memoria difensiva del 9 novembre 2012 – che la citata norma non potrebbe trovare applicazione nel caso di specie, giacché essa dispone in ordine alla sanatoria degli atti nulli, mentre nel caso di specie si tratterebbe di un atto "inesistente". È agevole infatti replicare che, se anche l’atto in esame fosse affetto da "incertezza assoluta sulle persone, sul titolo del reato, sui fatti che determinano l’imputazione, o sull’autorità da cui emanano gli atti o i provvedimenti, o avanti la quale si deve comparire", ovvero da una serie di ulteriori gravi vizi, si applicherebbe comunque l’art. 363 c.p.p. che dispone per tali mancanze la sanzione della nullità dell’atto e non già quella della sua inesistenza, con la conseguente applicabilità dell’art. 140 c.p.p.

Nel caso di specie deve ritenersi, in primo luogo, che non vi sia stata "incertezza assoluta" sui fatti che hanno determinato l’imputazione – dati i rilievi sopra svolti in ordine alla relatio alla sentenza di rinvio a giudizio – e che pertanto l’atto de quo non debba qualificarsi come nullo.

In secondo luogo, si rileva che, se anche l’atto medesimo fosse in ipotesi nullo, interverrebbe comunque la sanatoria del citato art. 140 c.p.

8. L’altro problema preliminare da affrontare riguarda la tesi, sostenuta anch’essa dalla difesa dell’imputato, secondo la quale nel giudizio in esame il Promotore di Giustizia avrebbe dovuto, dopo la pronuncia della sentenza nei confronti dell’imputato Gabriele, richiedere al Presidente del Tribunale una nuova citazione a giudizio nei confronti dell’imputato Sciarpelletti, giacché la precedente richiesta del 4 settembre 2012, emessa nei confronti di entrambi gli imputati, avrebbe "ormai esaurito la propria efficacia".

Non è ben chiaro quale sia il fondamento giuridico della tesi qui riportata. È sufficiente pertanto ripercorrere la sequenza degli atti del procedimento per rilevare la perfetta linearità dello stesso e, di conseguenza, per affermarne l’esenzione da qualunque vizio.

Dopo la sentenza del 13 agosto 2012, con la quale il Giudice Istruttore ha rinviato a giudizio, in particolare, il Sig. Claudio Sciarpelletti per il reato di favoreggiamento ai sensi dell’art. 255 c.p., il Promotore di Giustizia, con atto del 4 settembre 2012, ha chiesto al Presidente del Tribunale di voler emettere decreto di citazione a comparire dinanzi al Tribunale medesimo nei confronti dei due imputati, per rispondere ciascuno dei reati ad essi ascritti nella Sentenza istruttoria.

In calce a tale atto il Presidente del Tribunale, con suo Decreto del 17 settembre 2012, ha ordinato la citazione, in particolare, del Sig. Claudio Sciarpelletti a comparire dinanzi al Tribunale il giorno 29 settembre 2012.

All’udienza ora indicata il Tribunale ha pronunciato Ordinanza motivata, con la quale ha, fra l’altro, disposto la divisione dei giudizi, ha ordinato la prosecuzione del giudizio in corso nei soli confronti dell’imputato Gabriele e ha rinviato "a data da determinarsi la prosecuzione del giudizio nei confronti dell’imputato Sciarpelletti".

Terminato il giudizio nei confronti dell’imputato Gabriele, il Presidente del Tribunale, con suo Decreto del 13 ottobre 2012, visti gli atti sopra indicati, ha disposto la prosecuzione del giudizio nei confronti del Sig. Claudio Sciarpelletti, ordinandone la citazione a comparire dinanzi al Tribunale medesimo all’udienza del 5 novembre 2012. Peraltro, nel medesimo Decreto il Presidente ha adottato altri provvedimenti, fra cui l’ammissione e la citazione dei testi, indicati dalla difesa dell’imputato prima dell’emissione dell’Ordinanza con la quale è stata disposta la divisione dei due giudizi.

È pertanto evidente come le udienze che si sono tenute a partire da tale ultima data e, più in generale, tutta l’attività processuale successiva costituisca null’altro che la continuazione logica e giuridica del procedimento precedentemente iniziato nei confronti dei due imputati e poi diviso per ragioni di economia processuale.

In particolare, è priva di qualunque fondamento e va pertanto rigettata la tesi della difesa, secondo la quale la richiesta di rinvio a giudizio nei confronti dell’imputato Sciarpelletti avrebbe "esaurito la propria efficacia".

9. Accertata la legittimità del procedimento, occorre ora esaminare il merito della vicenda.

La fattispecie criminosa per la quale l’imputato Sciarpelletti è stato rinviato a giudizio riguarda il reato di favoreggiamento, previsto dall’art. 225 c.p. La sentenza di rinvio a giudizio, alla quale – come detto – si riferisce per relationem la richiesta del Promotore del Decreto di citazione, dopo aver distinto le due figure del favoreggiamento reale e del favoreggiamento personale, ritiene che in quest’ultima fattispecie vadano inquadrate "le contrastanti versioni dei fatti forniti dall’imputato Claudio Sciarpelletti", le quali "possono aversi come un intralcio alle indagini", configurandosi come una elusione delle investigazioni dell’Autorità.

Nella ricostruzione di tale fattispecie criminosa il Giudice Istruttore riferisce che, dopo il sequestro nell’ufficio del Sig. Sciarpelletti, avvenuto il 25 maggio 2012, di una busta contenente alcuni documenti recante sulla parte frontale la scritta "Personale P. Gabriele" e sul retro un timbro della Segreteria di Stato – Ufficio Informazioni e Documentazione, lo stesso Sig. Sciarpelletti ha fornito alla Polizia Giudiziaria, lo stesso giorno, la seguente versione: "Questa busta me l’ha data Paolo Gabriele circa un paio di anni fa, non ne sono matematicamente certo. Con Paolo non ho una grande amicizia ma vi è uno scambio di opinioni e per questo mi ha consegnato tutto il materiale contenuto nella busta affinché io gli esprimessi un parere. Preciso che quando Paolo mi ha dato la busta, questa era chiusa, e completamente in bianco, solo nella parte retrostante vi era il timbro a secco della Segreteria di Stato - Ufficio Informazioni e Documentazioni. Non so chi avesse applicato questo timbro, presumo che ce l’abbia messo Paolo. Era mia intenzione aprirla e leggerla, ma non l’ho mai fatto perché la cosa non mi interessava più di tanto, e a distanza di tanto tempo me ne sono dimenticato. Dopo pochi giorni ho scritto sul davanti la dicitura "Personale P. Gabriele" riproponendomi di leggerla successivamente. Fino a oggi, quando i Gendarmi sono venuti nel mio ufficio, è rimasta sempre nel cassetto della scrivania, né Paolo me l’ha più richiesta, come pure non mi ha mai più chiesto il parere che dovevo esprimergli".

Il giorno successivo l’imputato ha fornito alla stessa Polizia Giudiziaria la seguente diversa versione: "Dopo aver passato la notte a riordinare le idee posso precisare che la busta che avete sequestrato e che era all’interno della mia scrivania non mi è stata consegnata dal sig. Paolo Gabriele e la scritta "Personale P. Gabriele" è stata da me apposta. La busta era integralmente chiusa con timbro della Segreteria di Stato. Questa busta non mi fu consegna da Paolo Gabriele, ma da Mons. Carlo Maria Polvani affinché io la conservassi e la consegnassi a Paolo Gabriele. La busta mi è stata consegnata circa 2 anni fa ed è rimasta sempre chiusa e nella mia scrivania. Francamente io me ne ero dimenticato in quanto nessuno me l’aveva chiesta. Preciso che ho apposto la dicitura "Personale P. Gabriele" affinché potessi ricordare a chi era destinata. Né Mons. Polvani né Paolo Gabriele non mi hanno mai chiesto conferma dell’avvenuta consegna della busta. Per questo motivo me ne sono dimenticato".

Nell’interrogatorio davanti al Giudice Istruttore, all’udienza del 28 giugno 2012, l’imputato ha confermato, sia pur dubitativamente, la seconda versione, affermando "Presumo, ma non ne sono assolutamente certo, nonostante i miei tentativi di ricordare con certezza la vicenda, che si tratti della busta affidatami da Mons. Polvani per Paolo Gabriele".

Nella stessa istruttoria formale il Sig. Paolo Gabriele, allora interrogato nella sua veste di imputato, ha affermato, all’udienza del 21 luglio 2012, di essere stato lui, per averne un parere, a consegnare la documentazione all’imputato Sciarpelletti.

All’udienza dibattimentale del 10 novembre 2012 l’imputato Sciarpelletti ha confermato di aver fornito le due differenti versioni già riportate dell’episodio in contestazione, aggiungendo peraltro che il passaggio del tempo (oltre due anni) e lo stato d’animo in cui si trovava (al tempo della perquisizione, dell’arresto, della detenzione in cella e dallo stato di libertà provvisoria) avevano determinato "la difficoltà di ricordare le vicende originarie di questa busta". L’imputato ha comunque affermato – non invocando sul punto il beneficio del dubbio – che si trattava di una "busta, di cui non conoscevo il contenuto e che era sigillata sul retro". Ha inoltre aggiunto "debbo ritenere che la busta non provenisse da Mons. Polvani"; e ancora "non ricordo assolutamente quando mi è stata consegnata la busta". Infine ha affermato: "all’epoca in cui mi fu consegnata la busta non era ancora scoppiato il "caso" Gabriele".

Diversa è stata, sul punto, la versione fornita dal teste Gabriele. Costui ha confermato, sotto il vincolo del giuramento, quanto aveva già affermato nella veste di imputato nell’interrogatorio reso nella fase istruttoria, nella quale – come già sopra riportato – aveva affermato di essere stato lui a consegnate la "documentazione" al Sig. Sciarpelletti. In particolare, tale teste ha affermato: "non ricordo quando e come, se separatamente o insieme, ho dato i documenti che erano nella busta", ed ancora: "il contenuto della busta è stato consegnato da me. Non ricordo se i documenti li ho messi nella busta, certamente il timbro non è stato apposto da me".

Per quanto poi specificamente riguarda la versione dei fatti coinvolgente Mons. Carlo Maria Polvani, va, da un lato, rilevato che lo stesso imputato – come già ricordato – afferma: "considerando ex post i contenuti, debbo ritenere che la busta non venisse da Mons. Polvani"; dall’altro, che nelle deposizioni del Sig. Gabriele nella fase istruttoria e nella fase dibattimentale egli afferma con certezza di essere lui stesso l’autore della consegna dei documenti; dall’altro ancora, che lo stesso teste Mons. Polvani ha escluso categoricamente di essere stato lui l’autore della consegna della documentazione al Sig. Sciarpelletti. Egli ha infatti osservato, in particolare, "io ho saputo dell’esistenza di questa busta il 13 agosto 2012 [giorno del deposito della sentenza istruttoria: n.d.r.]. In via più generale, posso dire che, per la mia sensibilità religiosa e morale, non avrei mai pensato e tantomeno operato nel senso di passare documenti di ufficio riservati".

Lo stesso Mons. Polvani ha inoltre affermato che il Sig. Sciarpelletti lavora alle dipendenze del suo ufficio e che il punto di collegamento della struttura operativa è situato in un corridoio, nel quale, oltre al fax, vi sono diversi timbri ad inchiostro, tra cui quello che risulta apposto sul retro della busta.

Per quanto attiene al comportamento dell’imputato, ha rilevato: "notai, nel periodo tra maggio e giugno 2012, un mutamento di atteggiamento del Sig. Sciarpelletti nei miei confronti: da quello precedente molto espansivo e gioviale ad un atteggiamento più riservato e cupo, tant’è che decisi di andare a trovarlo, per ragioni d’ufficio, e lui mi rivolse delle espressioni come "mi dovrai comprendere, perdonare, debbo pensare ai miei figli". Allora non compresi il senso di queste espressioni, ma lo capii dopo il 13 agosto 2012".

Il teste Kloter ha confermato la collaborazione dell’imputato nella fase della perquisizione e del sequestro, specificando che la busta si trovava, all’interno di una cartella nera, in un cassetto che comunque sarebbe stato aperto nella stessa perquisizione.

Il teste Gauzzi Broccoletti, nel confermare quest’ultima circostanza, ha aggiunto, fra l’altro, che "il timbro apposto sul retro della busta si trova in fondo ad un corridoio ed è nella disponibilità di una pluralità di persone"; e che inoltre "durante la perquisizione e dopo trovata la busta lo stato d’animo del Sig. Sciarpelletti era di grande agitazione".

10. Sulla base delle surriferite risultanze istruttorie e dibattimentali, il Tribunale ritiene di ricostruire la vicenda de qua nei seguenti termini.

Va anzitutto rilevato che il fatto materiale non è contestato, e cioè il fatto che l’imputato abbia fornito differenti versioni in ordine alla consegna della busta o dei documenti: prima, la consegna da parte del Sig. Gabriele (al momento della perquisizione), poi, la consegna da parte di Mons. Polvani (il giorno seguente), successivamente, ancora la consegna da parte dello stesso Mons. Polvani (fase istruttoria), infine, l’esclusione che la consegna sia avvenuta da parte di Mons. Polvani (fase dibattimentale). Va precisato che tutte queste versioni sono state fornite dall’imputato con la specificazione di non essere certo dei propri ricordi.

La versione che il Collegio ritiene più attendibile è che l’autore della consegna sia stato il Sig. Paolo Gabriele.

A favore di questa tesi militano, in particolare, i seguenti argomenti. Va rilevato anzitutto che questa circostanza è stata confermata in dibattimento dal teste Paolo Gabriele, il quale ha anche affermato che la motivazione di tale consegna era quella di avere un parere dall’imputato sulla documentazione. In secondo luogo, una conferma indiretta della prima versione si ottiene dalla testimonianza di Mons. Polvani, il quale non solo ha escluso categoricamente ogni suo coinvolgimento in questa vicenda, ma ha anche riferito quel colloquio confidenziale intercorso tra lui stesso e l’imputato, che può essere ragionevolmente interpretato come un tentativo di giustificazione per aver coinvolto l’interlocutore in una vicenda a cui quest’ultimo era del tutto estraneo. A tale proposito, è importante sottolineate che tale colloquio non è stato minimamente contestato in dibattimento da parte dell’imputato o del suo difensore. Più in generale, l’intera testimonianza di Mons. Polvani pare al Collegio altamente attendibile. In terzo luogo, il Collegio ritiene non credibile la tesi che l’imputato possa essersi dimenticato di una busta contenente documenti da consegnare a terzi, proveniente dal suo diretto Superiore gerarchico, tanto più considerando che – come ha riferito il teste Gauzzi Broccoletti – "durante la perquisizione e dopo trovata la busta lo stato d’animo del Sig. Sciarpelletti era di grande agitazione".

Ci si può allora domandare quale sia stata la ragione del coinvolgimento di Mons. Polvani. La risposta più probabile è che – come si specificherà infra – tale seconda versione sia stata fornita per aiutare il Sig. Gabriele, che era già indagato.

Del resto, il Sig. Sciarpelletti, proprio in ragione di questo suo comportamento "variabile ed altalenante" (così definito nella Sentenza istruttoria) era stato indagato, anche se poi assolto, nella stessa Sentenza, per concorso con il Sig. Paolo Gabriele nel reato di furto aggravato, di cui era accusato lo stesso Sig. Gabriele.

Dall’analisi delle risultanze probatorie ritiene inoltre il Tribunale di poter desumere che il Sig. Gabriele abbia consegnato all’imputato non la busta chiusa e sigillata, ma la documentazione, tutta insieme o separatamente, poi rinvenuta nella busta medesima, e, di conseguenza, che l’imputato ne abbia preso visione, o, quanto meno, sia stato posto in grado di prenderne visione. In tal senso, significativa è la già citata deposizione del teste Gauzzi Broccoletti, che dimostra proprio la presumibile conoscenza da parte dell’imputato dei documenti contenuti nella busta. Deve pertanto ritenersi non veritiera l’affermazione più volte ribadita dal Sig. Sciarpelletti, sulla quale egli non manifesta alcun dubbio, secondo cui a lui sarebbe stata consegnata una busta chiusa, della quale avrebbe ignorato il contenuto.

Per quanto riguarda l’autore della scritta "Personale P. Gabriele", vi è l’ammissione dell’imputato di averla apposto lui stesso. Tale ammissione è peraltro compatibile con la versione fornita dal Sig. Gabriele.

Per ciò che attiene al timbro – che peraltro è risultato essere ad inchiostro e non a secco –, nonostante l’affermazione dell’imputato di non sapere chi l’avesse apposto, ma di presumere che ciò fosse stato fatto dal Sig. Gabriele, il Collegio ritiene attendibile la testimonianza di quest’ultimo, il quale ha escluso di avere apposto il timbro, dato che egli non era addetto all’Ufficio che lo utilizzava. Appare allora altamente probabile che esso sia stato apposto dallo stesso imputato, unico ad avere la disponibilità della busta nonché soggetto che aveva facile accesso a tale timbro, posto a disposizione di tutto il personale del suo Ufficio.

La motivazione di tale comportamento – consistente della chiusura della busta e nell’apposizione del timbro sul lembo di chiusura - può con tutta probabilità rinvenirsi nel tentativo di impedire che altre persone potessero prendere visione dei documenti riservati ivi contenuti, dei quali egli era a conoscenza. Dalle prove acquisite è infatti risultata la particolare cura che il Sig. Sciarpelletti ha usato nel nascondere la busta, collocata in un cassetto quasi inaccessibile e all’interno di una cartella. Il che avvalora ulteriormente la tesi della sua conoscenza dei documenti e del loro carattere riservato, che lo avrebbe indotto ad adottate simili cautele.

11. Così ricostruito il fatto nel suo elemento materiale, occorre procedere alla qualificazione giuridica, per accertare, in particolare, se esso configuri la fattispecie del reato di favoreggiamento, di cui all’art. 225 c.p., per il quale l’imputato è stato rinviato a giudizio.

La requisitoria scritta del Promotore di Giustizia e la Sentenza di rinvio a giudizio distinguono, nell’analisi della citata disposizione, due ipotesi di reato, che peraltro successivamente in alcuni ordinamenti hanno assunto la denominazione di favoreggiamento personale e di favoreggiamento reale. Ad esempio, nel vigente codice penale italiano, la prima è contemplata all’art. 378, mentre l’altra è prevista all’art. 379.

La fattispecie qui contestata si configura quando "chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale è stabilita una pena non inferiore alla detenzione, senza concerto anteriore al delitto stesso e senza contribuire a portarlo a conseguenze ulteriori, aiuta taluno (…) a eludere le investigazioni dell’Autorità, ovvero a sottrarsi alle ricerche della medesima o alla esecuzione della condanna, e chiunque sopprime o in qualsiasi modo disperde o altera le tracce o gli indizi di un delitto che importi la pena suddetta".

Con questa fattispecie l’ordinamento tutela le investigazioni dell’Autorità e le ricerche della Polizia Giudiziaria e, quindi, l’interesse dell’amministrazione della giustizia al regolare svolgimento del processo penale, perché i fatti che la integrano tendono a fuorviare o ad ostacolare l’attività di accertamento e repressione dei reati.

Nel caso in esame ritiene il Collegio che nelle contrastanti versioni dei fatti sopra riferite con riguardo, in particolare, al soggetto autore della consegna della busta ovvero dei documenti in essa racchiusi, oggetto di indagine penale a carico dell’imputato Paolo Gabriele, debba configurarsi un’attività materiale di intralcio alla giustizia idoneo a realizzare quell’attività di "eludere le investigazioni dell’Autorità", prevista dall’art. 225 c.p.

12. Ma, nella previsione normativa tale attività di elusione delle investigazioni – nell’ipotesi considerata, come pure nelle altre ipotesi oggetto di distinta considerazione – deve essere finalizzata ad aiutare "taluno", cioè il "favorito".

Questo soggetto il Tribunale ritiene che debba identificarsi nel Sig. Paolo Gabriele, con il quale sicuramente l’imputato intratteneva buoni rapporti, il quale, al momento della perquisizione (25 maggio 2012) e tanto più il giorno successivo, allorché è stata fornita la seconda riferita versione, era già indagato, con atto del 23 maggio 2012 del Direttore dei Servizi di Sicurezza, per il reato di furto aggravato della documentazione trasmessa al giornalista Gianluigi Nuzzi. Lo stesso 23 maggio 2012 era stata eseguita la perquisizione dell’ufficio e dell’abitazione del Sig. Paolo Gabriele, con il sequestro di una grande mole di documenti. Di tale notizia, che aveva suscitato grande scalpore negli ambienti vaticani, era sicuramente a conoscenza il Sig. Sciarpelletti.

Quest’ultimo e il Sig. Gabriele, al di là delle normali occasioni di incontro nei luoghi di lavoro, si frequentavano anche con le rispettive famiglie e anche nella casa in Sabina del Sig. Sciarpelletti, come da quest’ultimo ammesso nel suo interrogatorio del 28 giugno 2012.

Poco importa, a questo proposito, se si trattasse di una grande o di una superficiale amicizia: sicuramente l’imputato e il testimone Gabriele hanno ammesso che si frequentavano, anche con le rispettive famiglie, anche in luoghi diversi dall’ambiente di lavoro.

Poco importa, inoltre, secondo quanto ha chiesto di provare la difesa, se il Sig. Gabriele si sia avvalso tanto o poco delle abilità informatiche del Sig. Sciarpelletti. Peraltro, è emerso dalla testimonianza in dibattimento del Sig. Gabriele che l’imputato è intervenuto qualche volta sul computer di quest’ultimo e che talvolta l’intervento è avvenuto mediante istruzioni impartite telefonicamente. Ma, ciò non assume rilievo, come non assume rilievo il fatto che i due si siano scambiati eventualmente telefonate o messaggi di posta elettronica, i quali peraltro avrebbero potuto avere ad oggetto rapporti di tipo professionale o di altro genere. A ragione di ciò il Tribunale nell’Ordinanza del 5 ottobre 2012 non ha ammesso la richiesta istruttoria della difesa, tendente all’acquisizione dei relativi tabulati "poiché dalla eventuale acquisizione non potrebbero derivare elementi univoci di valutazione del tipo di rapporto intercorso tra i medesimi soggetti".

Ciò che sicuramente deve darsi per accertato è il rapporto di frequentazione dei due soggetti anche al di fuori del contesto lavorativo e anche con le rispettive famiglie.

Sotto questo profilo, non hanno fondamento le affermazioni della difesa dell’imputato, secondo cui allo stesso sarebbe stato riservato un trattamento processuale deteriore - sotto il profilo probatorio – rispetto a quello riservato al Sig. Gabriele. È infatti evidente che l’acquisizione delle prove risponde al principio di economia dei mezzi processuali, ritenuti nella specie rilevanti.

Nel caso in esame, l’ammissione della suddetta frequentazione, da parte dell’imputato, e le concordi testimonianze su questo punto sono sufficienti per individuare proprio nel Sig. Paolo Gabriele la persona per aiutare la quale l’imputato si è indotto a cambiare la prima versione dei fatti – che indicava nello stesso l’autore della consegna "di tutto il materiale contenuto nella busta affinché io gli esprimessi un parere" (dichiarazione resa alla Polizia Giudiziaria nell’immediatezza della perquisizione e del sequestro del 25 maggio 2012) – nella seconda versione del giorno successivo, che ha indicato in Mons. Carlo Maria Polvani l’autore della consegna della busta, che egli avrebbe dovuto, a sua volta consegnare al Sig. Gabriele. Tale seconda versione è stata peraltro confermata davanti al Giudice Istruttore all’udienza del 28 giugno 2012.

Questa finalità della condotta dell’imputato costituisce quindi il movente del reato e, al contempo evidenzia anche l’elemento soggettivo del dolo. Ed infatti dall’esame di tutti gli elementi probatori sopra riferiti deve desumersi non solo che egli avesse conservato memoria della busta e dei documenti in essa conservati, ma che ricordasse anche l’autore della consegna, cioè il Sig. Paolo Gabriele, indagato per furto aggravato, per aiutare il quale egli, con le due discordanti versioni, ha arrecato intralcio alla giustizia.

Una significativa conferma della volontarietà dell’azione delittuosa si desume dall’analisi della deposizione di Mons. Polvani, nella parte in cui ha riferito – senza essere smentito – che, in un colloquio avuto con l’imputato, costui ha affermato: "mi dovrai comprendere, perdonare, debbo pensare ai miei figli". In tale espressione il Collegio ritiene di individuare la confessione di un "aiuto" che il Sig. Sciarpelletti aveva voluto fornire al Sig. Gabriele.

D’altra parte, la collaborazione dell’imputato, che – secondo la tesi difensiva – avrebbe fatto venir meno l’elemento del dolo, si è manifestata non nel momento della commissione dello stesso (allorché ha fornito la seconda versione dello stesso fatto), ma in un momento precedente, nel momento, cioè della perquisizione. Peraltro, anche da questo punto di vista, occorre dire che la collaborazione è intervenuta non nel momento iniziale della perquisizione, ma solo nella fase conclusiva quando era iniziata la sistematica apertura di tutti i cassetti, cosicché di fatto tale collaborazione è stata superflua.

13. Sia sotto il profilo della ricostruzione della condotta materiale, sia sotto il profilo dell’individuazione del soggetto a favore del quale è stata tenuta tale condotta, sia sotto il profilo dell’elemento soggettivo, il Tribunale ritiene pienamente confermato l’impianto accusatorio, che ha ravvisato, nel caso di specie, la ricorrenza degli elementi propri del reato di favoreggiamento, previsto e punito dall’art. 225 c.p., sotto la specie del c.d. favoreggiamento personale.

14. In conclusione il Tribunale, tenuto conto della pena edittale prevista dallo stesso art. 225 c.p. e delle richieste del Promotore di Giustizia, ritiene equo condannare l’imputato alla pena di mesi quattro (4) di reclusione; ritiene equo inoltre, considerata l’assenza di precedenti penali e il buono stato di servizio, concedergli le attenuanti generiche, ai sensi della legge vaticana 21 giugno 1969 n. L, riducendo la pena a mesi due (2) di reclusione e disponendo che l’esecuzione della pena rimanga sospesa per il termine di cinque anni, alle condizioni di legge. Ritiene altresì che si debba sospendere la menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziario, fino a che il condannato non commetta altro fatto costituente delitto.

In ragione della accertata colpevolezza, l’imputato deve essere condannato al rifacimento delle spese processuali.

Infine al medesimo deve essere restituita la somma di euro mille (1.000/00) versata a titolo di cauzione.

P.Q.M.

Il Tribunale

visto l’art. 225 cod. pen.

d i c h i a r a

l’imputato Sciarpelletti Claudio colpevole del delitto ascrittogli, per avere egli aiutato a eludere le investigazioni dell’Autorità;

lo condanna pertanto alla pena di mesi quattro (4) di reclusione;

visto l’art. 26 della legge 21 giugno 1969, n. L, considerato lo stato di servizio e la mancanza di precedenti penali, diminuisce la pena a mesi due (2) di reclusione;

visto l’art. 9 della legge 21 giugno 1969, n. L, ordina che l’esecuzione della pena rimanga sospesa per il termine di cinque anni, alle condizioni di legge;

visto l’art. 427 cod. proc. pen., ordina che si sospenda la menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziario, fino a che il condannato non commetta altro fatto costituente delitto;

visti gli artt. 39 cod. pen. e 429 cod. proc. pen., condanna Sciarpelletti Claudio al rifacimento delle spese processuali;

ordina la restituzione al medesimo della somma di euro mille (1.000/00) versata a titolo di cauzione.

Città del Vaticano, 10 novembre 2012

Giuseppe Dalla Torre, Presidente
Paolo Papanti-Pelletier, Giudice estensore
Venerando Marano, Giudice
Raffaele Ottaviano, Cancelliere supplente
Depositata a norma dell’art. 433 c. p .p., oggi primo (1°) dicembre duemiladodici (2012).

IL CANCELLIERE

Bollettino Ufficiale Santa Sede

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